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2.400 euro indennità covid per lavoratori stagionali e altri, INPS spiega chi li riceverà

Ecco le tipologie di lavoratori interessate.

2.400 euro indennità covid per lavoratori stagionali e altri, INPS spiega chi li riceverà
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L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, con cui recepisce la disposizione del decreto Sostegni riguardo l’erogazione di indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

Indennità COVID

L’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro spetta alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

- stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.

Tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono compresi i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori dello spettacolo

Il lavoratore dello spettacolo, per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva, deve fare valere almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 75.000 euro.

Presentazione delle domande

I soggetti già beneficiari delle precedenti misure di sostegno non devono presentare una nuova istanza. Gli altri, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Semplificazione NASpI

Per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro

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